1. La tradizione: l'editto del pretore
Nella tradizione repubblicana quando veniva eletto un nuovo pretore,
questi emanava un proprio editto in cui elencava quali
azioni erano lecite all'attore di un giudizio e quali tutele
erano espresse a favore dei chiamanti in causa e degli attori del
procedimento; l'editto era emanato pubblicamente.
Ciascun pretore riproduceva parte dell'editto del suo
predecessore; così in ogni nuovo editto del pretore c'era sempre
qualcosa dei precedenti. Il pretore
non era un giurista ma era un uomo politico, e quindi poco interessato
ad affrontare le sottigliezze giuridiche; divenne perciò pratica
consueta che il nuovo pretore non redigesse un nuovo editto e si
limitasse a conservare l'editto del pretore appena decaduto.
Questa consuetudine contribuì a costituire una sedimentazione
giuridica che formò il cosiddetto editto tralatizio
(letteralmente: che viene consegnato).